gestione ordinaria

Le Associazioni di volontariato (Odv) possono essere titolari di partita Iva?

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Le operazioni svolte da una OdV nello svolgimento dell’attività istituzionale e nello svolgimento delle attività “commerciali o produttive marginali” di cui al D.M. 25/05/1995 richiedono solo l’attribuzione del codice fiscale e non l’apertura della partita Iva. Pertanto, in questi casi, non dovrà essere aperta la partita Iva.
In base alla L. 266/91 infatti, ai fini fiscali tali operazioni non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi, e quindi sono fuori dal campo Iva. L’OdV dovrà quindi pagare anche l’Iva sugli acquisiti che i fornitori addebitano insieme al prezzo del bene o del servizio e – al pari di ogni consumatore finale – non potrà detrarla.
E’ consigliato procedere all’apertura della partita Iva in caso di svolgimento di operazioni del tutto estranee al campo Iva, poiché, in tali situazioni, l’OdV soggetto Iva sarebbe comunque tenuta, in base all’art 8 D.P.R. 322/98, alla presentazione della dichiarazione annuale.
Se l’OdV decide invece di svolgere anche una attività commerciale non marginale (e cioè una attività commerciale che va oltre i limiti descritti dal D.M. 25/05/1995) dovrà aprire la partita Iva attraverso la compilazione del modello AA7/6 da presentare all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della stessa. In tal caso l’OdV diventerà “soggetto passivo” Iva: potrà detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e dovrà applicare l’Iva ai beneficiari dell’attività (coloro che acquistano il servizio o il bene); dovrà tenere i registri Iva e inviare la dichiarazione annuale.
E’ bene precisare che in quest’ultima situazione (svolgimento di attività “non marginale” insieme all’attività istituzionale) si configura l’impossibilità di ottenere o di conservare l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, poiché, in base alla L. 266/91, le OdV iscritte potrebbero svolgere solamente attività commerciali marginali.

Cosa prevede la normativa in materia di contabilità delle Associazioni di volontariato (Odv)?

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La normativa di riferimento per le Odv è la L. 266/91. L’art.3 comma 3 di tale legge prevede “l’obbligo di formazione del bilancio” senza alcuna indicazione in merito alla struttura che il medesimo deve avere. Solo in merito al contenuto si stabilisce che dal bilancio “devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti”.
In realtà l’articolo 25 del D.Lgs n. 460/97, introducendo l’articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prevede, al comma 1, che le ONLUS devono “in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali …”.
Lo stesso articolo 20-bis, al comma 4, prevede, tuttavia, che in luogo delle scritture contabili previste per le ONLUS (sopra descritte) “le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti … ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20”.
Questo significa che le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese, nel quale si evidenziano ben distinte le operazioni statutarie da quelle connesse, con l’esigenza di individuare quali sono i beni relativi a detta attività da iscriversi nel libro inventari.
Indipendentemente poi dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, le OdV che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Ancora una volta, dunque, sembra che le modalità di tenuta della contabilità per le organizzazioni di volontariato, si possano ritenere libere.
Si ritiene essenziale la predisposizione di un rendiconto gestionale che, là dove non sussistono attività di tipo commerciale, potrà anche essere solo di tipo finanziario (nel senso sotto specificato), data la semplicità della sua realizzazione e la sostanziale coincidenza che in genere si verifica tra risultato finanziario e risultato economico.
In ogni caso, per dare maggiore chiarezza alla situazione contabile dell’OdV, è importante che a fianco del rendiconto gestionale si realizzi anche il conto del patrimonio da cui devono risultare i beni di cui è proprietaria l’OdV stessa, crediti e debiti e, per differenza, il patrimonio netto.
Le scritture non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura.
La singola organizzazione può quindi scegliere la tenuta contabile che più si addice alla dimensione delle proprie attività.
In particolare, potrà optare tra la tenuta di una contabilità per cassa o per competenza (di cui ci si limita a dei cenni).
La contabilità per cassa prevede la rilevazione delle operazioni in funzione della loro manifestazione monetaria. In pratica annoto una spesa nel momento in cui l’ho sostenuta e ho la corrispondente uscita di cassa o di conto corrente (bancario o postale), mentre rilevo un provento allorquando lo riscuoto, ho cioè un’entrata di denaro in cassa o in conto corrente.
La tenuta della contabilità secondo il principio della competenza prevede invece che le entrate e le uscite vengano rilevate quando sono rispettivamente accertate o impegnate. Questo secondo criterio consente di osservare anche le operazioni a debito e a credito dell’organizzazione.
Essenziale, al di là del sistema adottato, è la conservazione ordinata, analitica e completa dei documenti giustificativi delle rilevazioni contabili (note spese, ricevute, fatture, ecc.). Protocollare i documenti contabili, ordinarli in ordine cronologico, archiviarli in maniera ordinata, procedere con una certa periodicità all’aggiornamento delle scritture contabili e alla verifica dei saldi della cassa e del conto corrente, tenere opportunamente distinte la gestione dell’attività istituzionale da quella delle attività connesse, sono solo alcuni accorgimenti che possono contribuire a rendere meno gravoso il rispetto di quanto richiesto dalle norme e a facilitare eventuali controlli in sede di predisposizione del bilancio.

Appare consigliabile inoltre l’utilizzo di strumenti quale il conto corrente, assai utile per il controllo degli incassi e dei pagamenti, nonché la presenza di un’unica persona responsabile della gestione contabile e finanziaria dell’OdV.

Occorre mettere in evidenza che una norma particolare obbliga le Onlus  (e quindi anche le Odv iscritte) a tenere un bilancio completo (stato patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita doppia. La L. 14/05/2005 n.80, infatti, impone alle Onlus che ricevono erogazioni liberali disciplinate da tale norma a tenere un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può recuperare le agevolazioni in capo ai donanti e comminare le relative sanzioni.

Vi è l’esonero del bollo auto e del pedaggio autostradale per le Associazioni di volontariato (Odv)?

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Esonero del bollo:

CRITERI GENERALI

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della Legge Regionale di Basilicata del 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli:

  • utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A., le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 della L.R. 12.01.2000, n.1 (Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione della L.R. n.38/1993 e della L.R. n.2/1997)
  • utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell’art.28 della L. 26.02.1987, n.49

Il beneficio dell’esenzione è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di istanza redatta su apposita modulistica (Allegati).
I beneficiari dell’esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
La omessa comunicazione comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

ISTANZA DI ESENZIONE

Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo il modello EAV (Allegato) unitamente alla documentazione necessaria.
Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi:

  • ACI – Sede Provinciale – Viale del Basento – 85100 Potenza
  • ACI – Sede Provinciale – Via delle Nazioni Unite, 47- 75100 Matera
  • REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio – Via Anzio Pal. A – 85100 Potenza

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

  • copia della carta di circolazione
  • copia del certificato di proprietà
  • copia della certificazione di iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all’art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49
  • copia dello statuto dell’associazione
  • copia del codice fiscale dell’associazione e del rappresentante legale
  • copia del documento di identità
  • copia della ricevuta di pagamento dell’anno precedente la richiesta (solo per veicoli immatricolati negli anni precedenti alla data della presentazione dell’istanza)

DECORRENZA E DURATA DELL’ESENZIONE

L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto della presentazione della relativa istanza.
Tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che hanno determinato l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

ISTANZA DI CESSAZIONE

Ogni variazione che comporta la cessazione dello stato di esenzione dell’autoveicolo deve essere comunicata utilizzando il modello EAV1 (Allegato).
Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi:

  • ACI – Sede Provinciale – Viale del Basento – 85100 Potenza
  • ACI – Sede Provinciale – Via delle Nazioni Unite, 47- 75100 Matera
  • REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio – Via Anzio Pal. A – 85100 Potenza

PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLO STATO DI ESENZIONE

Il dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria determina, con proprio provvedimento, l’uscita del veicolo dall’agevolazione di esenzione e dispone il pagamento della tassa al regime vigente, se dovuta.
Il provvedimento è notificato alla parte.
Il primo pagamento a tassazione ordinaria potrà essere fatto soltanto successivamente alla comunicazione da parte del suddetto Ufficio competente.

ALLEGATI:

1. Direttiva per la concessione dell’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilista regionale per i veicoli delle organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (O.N.G.) utilizzati per fini istituzionali

2. Modello EAV

3. Modello EAV1

Esonero del pedaggio:

Con riferimento alla possibilità di usufruire dell’esonero al pagamento del pedaggio autostradale si rileva che godono di tale agevolazione solamente i mezzi con targa CRI e i mezzi delle OdV “adibiti al soccorso”, nonché quelli della protezione civile. In tutti i casi è necessario che i mezzi siano muniti dell’apposito contrassegno previsto dal DPR 495/92.
Per mezzi “adibiti al soccorso” si intende solo quelli “dotati di equipaggiamento e attrezzature che ne evidenzino con evidenza la destinazione” (cfr. circolare 5.8.1997 n. 3973 del Ministero dei Lavori Pubblici), e quindi, i mezzi per il trasporto dei pazienti (e forse degli organi e del sangue).
Pertanto, tutti gli altri mezzi, ivi compresi gli autoveicoli utilizzati dalle organizzazioni di volontariato nel normale svolgimento della propria attività (che non sia “di soccorso”), sono tenuti al pagamento del pedaggio autostradale.

Un’Associazione di Volontariato è esente dall’imposta di bollo sui conto correnti bancari e postali?

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Le Odv sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo sui conti correnti bancari in virtù di quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato l. 266/1991 che stabilisce all’art. 8 comma 1 che le organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro sui loro atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.
Ricordiamo inoltre che le Odv iscritte ai registri regionali del volontariato si considerano Onlus di diritto con la conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/97.
Nello specifico l’art. 17 D.Lgs. 460/97 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto, implicando così per le Onlus (e quindi per le Odv iscritte ai registri regionali) anche l’esenzione dall’imposta di bollo sugli estratti conto trimestrali di conti correnti bancari e postali.

Ricordiamo infine che il Ministero delle Finanze con risoluzione n. V/10/1401/95 ha affermato che gli estratti conto delle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 sono esclusi dall’imposta di bollo; e che con la circolare n. 55 del 30 novembre 1998 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha reso noto a tutti gli Istituti di Credito associati il contenuto di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze sopra citata.

In virtù di quanto esposto una Odv può quindi richiedere, mediante lettera scritta su propria carta intestata, la non applicazione di tale imposta sugli estratti conto periodici citando tali norme.

Nel caso in cui invece la banca avesse addebitato tale importo all’organizzazione di volontariato può inoltrare richiesta di rimborso alla stessa o rivolgersi all’amministrazione finanziaria, che è il beneficiario finale del versamento dell’imposta, mediante un’apposita istanza per indebito oggettivo.

Un socio volontario può avere rapporti economici o lavorativi con l’associazione di volontariato di cui fa parte?

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La Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) all’art. 2, comma 1, stabilisce che “ai fini della presente legge, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il successivo comma 3 prevede che “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte“.

Al comma 2 dell’articolo 2 viene altresì specificato che “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata“.

Ciò significa che il socio dell’associazione di volontariato, sia essa iscritta o non ai registri del volontariato, non può al contempo essere dipendente o collaboratore occasionale o a progetto dell’organizzazione stessa.

È obbligatorio per un’organizzazione di volontariato assicurare i propri volontari e che tipo di assicurazione occorre stipulare?

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L’articolo 4, comma 1, della Legge 266/1991 afferma che “le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi“.
Tale previsione di legge è stata poi approfondita e specificata dal Decreto del Ministero dell’Industria del 14/02/92, poi a sua volta modificato dal Decreto Ministeriale del 16.11.1992.

Ne consegue per tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o non ai registri del volontariato, l’obbligo di stipulare per i propri soci volontari una polizza assicurativa, in forma numerica o collettiva e comunque a seconda delle esigenze dell’associazione stessa, e di istituire e mantenere costantemente aggiornato un apposito registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Quali libri dove tenere una associazione di volontariato?

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La L. 266/91 non prevede l’obbligo di tenuta di libri sociali particolari, ad eccezione del libro dei volontari a fini assicurativi.
In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri:

  • il libro dei soci
  • il libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea,
  • il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo
  • e il libro dell’organo di controllo (ove previsto).

Per nessuno dei predetti libri è obbligatoria la vidimazione o la bollatura iniziale, per quanto sia possibile effettuarla per poter attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagando le relative spese.

Nel libro soci verranno annotati dati e informazioni relativi ai soci dell’ OdV, quali:

  • cognome e nome
  • residenza
  • codice fiscale
  • data di assunzione della qualifica di socio
  • altre informazioni utili che l’OdV ritiene di richiedere e conservare

Ogni qual volta si verifica una variazione nei dati degli iscritti si deve procedere alla modifica di quanto precedentemente riportato nel libro in modo tale che risulti sempre aggiornato. In generale il libro dei soci è una “banca di dati personali”, che va utilizzata nel rispetto della privacy dei soci medesimi.

Nel libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo verranno riportati i testi dei verbali delle singole riunioni, riportando per ciascuno le informazioni seguenti:

  • la data in cui si è svolta l’adunanza,
  • l’elenco dei presenti,
  • l’ordine del giorno
  • eventualmente i tratti essenziali della discussione avvenuta
  • le deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea si ricorda che nello stesso dovrà essere trascritto l’atto costitutivo e lo statuto dell’OdV e dallo stesso dovrà risultare lo svolgimento di almeno una riunione assembleare all’anno, per l’approvazione del bilancio.
Con riferimento invece ai registri contabili si osserva che, dal momento che ogni OdV deve redigere il bilancio (art. 3, comma 3, L. 266/91), è necessario dotarsi di un libro giornale (o, più semplicemente, di una “prima nota cassa”) in cui riportare gli accadimenti gestionali in ordine cronologico secondo il loro verificarsi.
Poiché le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva (art. 8, L. 266/91) i soggetti che possiedono i requisiti di cui alla citata normativa non devono tenere i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 633/72.
Infine si rileva l’importantissimo obbligo di tenuta del registro dei volontari (ovvero di tutti coloro che prestano attività di volontariato presso l’OdV), indicando, per ogni soggetto, le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza, come disposto dall’ art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992.

Il registro dei volontari deve essere vidimato?

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L’art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 prevede che le OdV debbano tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, indicando, per ogni soggetto:

  • le generalità (cognome e nome),
  • il luogo di nascita,
  • la data di nascita
  • la residenza.

Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono. Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto allo svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita.

L’OdV deve aggiornare il registro ogni qual volta c’è un nuovo soggetto che viene ammesso a far parte dell’organizzazione, mediante l’iscrizione delle informazioni sopra elencate. Allo stesso modo nel registro in questione verranno indicati i nominativi di coloro che, per qualunque motivo, non facciano più parte dell’OdV o non prestino più la loro opera di volontari in modo attivo all’interno dell’OdV (anche se continuano ad essere soci della stessa), nella data in cui tale situazione si verifica.

Nell’eventualità in cui i dati riportati nel registro subiscano delle variazioni, è necessario apporre delle correzioni che consentano di leggere ciò che si varia, attraverso una semplice barratura seguita dalla firma di colui che apporta la modifica e dall’indicazione della data in cui si procede a tale operazione.

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